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FUORI DAL CORO: UN PO’ DI
ORDINE SULLA QUESTIONE DEL VELO ISLAMICO
Torna periodicamente di attualità la nota questione della compatibilità, con le normative vigenti nei Paesi occidentali, dell’abbigliamento delle donne musulmane, genericamente indicato con l’espressione di ‘velo islamico’, che in alcune sue versioni è in grado di occultare l’identità di chi lo indossa. Il tema è particolarmente attuale in questi giorni in cui la sicurezza dei cittadini e il mantenimento delle condizioni che ne costituiscono il presupposto sono di primaria importanza anche in relazione all’inizio del Giubileo della Misericordia e alle minacce che provengono dallo Stato islamico. Innanzitutto l’uso di determinate tipologie di velo sembra essere una questione culturale e non solo religiosa. Il Corano infatti non prescrive un determinato tipo di velo. Nella Sura XXIV si dice: “…di’ alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere una copertura fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri, che ai loro mariti, ai loro padri…”. Pertanto non si menziona espressamente la copertura del viso, ma si prescrive di sottrarre allo sguardo degli altri le bellezze tipicamente femminili ovvero le forme del corpo; si tratta in sintesi di un generico invito alla modestia nel vestire, di un dovere che, pur esprimendo l’identità islamica della donna, va declinato culturalmente. Nell’originale arabo del versetto si usa il termine ‘khumur’, che genericamente indica il velo che copre la testa. In proposito, le donne di Medina nell’era pre-islamica erano solite indossare il ‘khumur’ sulla testa con i due estremi legati dietro il collo. Nella Sura XXXIII si prescrive di coprirsi con i ‘jalabib’. Il ‘jilbab’ (singolare di ‘jalabib’), era una camicia ampia, un abito più lungo del velo: quindi l’abbigliamento completo non consisterebbe soltanto in un velo che copre la testa, il collo e il seno, ma includerebbe anche l’abito completo che deve essere lungo e largo. Al riguardo un sito islamico precisa che la combinazione di una maglia corta e stretta e jeans attillati con un velo sulla testa non rispetterebbe i requisiti del codice di abbigliamento prescritto dalle Sure XXIV e XXXIII. In concreto si contrappone anche su questo terreno un’interpretazione fondamentalista che privilegia l’uso di un abbigliamento particolarmente ‘rigoroso’ prescrivendo veli che celano anche il viso, ad una lettura meno ‘invasiva’, più adeguata ai tempi. Pertanto l’uso in occidente di un determinato tipo di velo non trova fondamento solo nell’adempimento di un dovere religioso, ma è un mezzo per rivendicare l’appartenenza a una cultura diversa e per manifestare il rifiuto dell’omologazione occidentale. A conferma di quanto si afferma in Francia molte donne algerine che ormai sono in Europa da diverse generazioni si sono adeguate ai costumi occidentali pur essendo di fede islamica, mentre fra molte giovani studentesse di origine maghrebina c’è un ritorno all’uso del velo islamico al fine di ricordare ed evidenziare le proprie origini. Per quanto riguarda le tipologie di velo con il termine burqa si intendono due tipi di abbigliamento: il primo è un telo, che copre l'intera testa permettendo alla donna di vedere solo attraverso un’apertura all'altezza degli occhi; l’altra forma, chiamata anche burqa completo o burqa afghano, solitamente di colore blu, copre sia la testa sia il corpo; all'altezza degli occhi può anche essere posta una retina che permette di vedere senza scoprire gli occhi; è diffuso principalmente in Afghanistan. Lo chador è invece un indumento tradizionale originario dell'Iran simile ad una mantella ed è un velo indossato dalle donne quando devono comparire in pubblico; ricopre il capo e le spalle, ma lascia scoperto il viso, tenuto chiuso sotto il mento ad incorniciare il volto; oltre che in Iran è molto diffuso in Medio Oriente. Il tessuto può essere chiaro o con fantasie stampate; tuttavia in Iran le autorità religiose consigliano che il velo sia scuro. Il niqab è un tipo di velo che copre la figura della donna lasciando scoperti solo gli occhi. Si compone in due parti: la prima è formata da un fazzoletto di stoffa leggero che viene collocato al di sotto degli occhi a coprire naso e bocca, legato al di sopra delle orecchie, mentre la seconda parte è formata da un pezzo di stoffa molto più ampio del primo, che nasconde i capelli e buona parte del busto; è molto usato dalle donne saudite. È di colore nero. Esistono poi varianti locali, come il niqab yemenita, che differiscono di poco dal modello ‘base’. L' hijab, diffuso soprattutto in Egitto, copre solo i capelli. Ognuna di queste tipologie di abbigliamento è dunque fortemente legata all'area di appartenenza geografica della donna che lo indossa. Si pone il problema della compatibilità di questo abbigliamento con gli usi occidentali in quanto il travisamento che ne può risultare, potrebbe essere contrario all'ordine pubblico, in quanto, oltre ad impedire la riconoscibilità della persona, potrebbe costituire un mezzo per l'occultamento di materiale esplodente, armi o, in ogni caso, oggetti o sostanze non consentiti. In proposito, per quanto riguarda la legislazione italiana l'art. 2 della Legge 8/8/1977 così recita: “….è vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.…”. Pertanto, il travisamento può essere consentito solo per giustificati motivi. Ad esempio, il casco per i motociclisti o le protezioni per determinate attività pericolose sono fuori dalla portata dell'applicazione delle norme in quanto finalizzate al prevalente interesse della salute. La matrice religiosa può costituire un giustificato motivo? L'interesse individuale al rispetto delle manifestazioni esteriori del proprio credo religioso può prevalere sulle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico della collettività? In proposito, sulla interpretazione della clausola ‘senza giustificato motivo’ si è espresso il Consiglio di Stato, che ha ritenuto che la matrice religiosa possa essere un giustificato motivo per circolare indossando un niqab, un burqa, o un altro tipo di velo islamico che copra il viso. Probabilmente alla luce delle attuali priorità di sicurezza, questo parere andrebbe rivisto; non dovrebbe essere consentito il travisamento in queste circostanze. Peraltro in uno stato laico nell’ipotesi di conflitto fra le norme prescritte da una fede religiosa e precetti dello Stato, generalmente questi ultimi dovrebbero prevalere. Attualmente in Belgio e in Francia è vigente il divieto di indossare il velo islamico in tutti i luoghi pubblici. Nel 2014 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che questi provvedimenti non ledono la libertà di religione. Roberto Rapaccini
Torna periodicamente di attualità la nota questione della compatibilità, con le normative vigenti nei Paesi occidentali, dell’abbigliamento delle donne musulmane, genericamente indicato con l’espressione di ‘velo islamico’, che in alcune sue versioni è in grado di occultare l’identità di chi lo indossa. Il tema è particolarmente attuale in questi giorni in cui la sicurezza dei cittadini e il mantenimento delle condizioni che ne costituiscono il presupposto sono di primaria importanza anche in relazione all’inizio del Giubileo della Misericordia e alle minacce che provengono dallo Stato islamico. Innanzitutto l’uso di determinate tipologie di velo sembra essere una questione culturale e non solo religiosa. Il Corano infatti non prescrive un determinato tipo di velo. Nella Sura XXIV si dice: “…di’ alle credenti di abbassare i loro sguardi ed essere caste e di non mostrare, dei loro ornamenti, se non quello che appare; di lasciar scendere una copertura fin sul petto e non mostrare i loro ornamenti ad altri, che ai loro mariti, ai loro padri…”. Pertanto non si menziona espressamente la copertura del viso, ma si prescrive di sottrarre allo sguardo degli altri le bellezze tipicamente femminili ovvero le forme del corpo; si tratta in sintesi di un generico invito alla modestia nel vestire, di un dovere che, pur esprimendo l’identità islamica della donna, va declinato culturalmente. Nell’originale arabo del versetto si usa il termine ‘khumur’, che genericamente indica il velo che copre la testa. In proposito, le donne di Medina nell’era pre-islamica erano solite indossare il ‘khumur’ sulla testa con i due estremi legati dietro il collo. Nella Sura XXXIII si prescrive di coprirsi con i ‘jalabib’. Il ‘jilbab’ (singolare di ‘jalabib’), era una camicia ampia, un abito più lungo del velo: quindi l’abbigliamento completo non consisterebbe soltanto in un velo che copre la testa, il collo e il seno, ma includerebbe anche l’abito completo che deve essere lungo e largo. Al riguardo un sito islamico precisa che la combinazione di una maglia corta e stretta e jeans attillati con un velo sulla testa non rispetterebbe i requisiti del codice di abbigliamento prescritto dalle Sure XXIV e XXXIII. In concreto si contrappone anche su questo terreno un’interpretazione fondamentalista che privilegia l’uso di un abbigliamento particolarmente ‘rigoroso’ prescrivendo veli che celano anche il viso, ad una lettura meno ‘invasiva’, più adeguata ai tempi. Pertanto l’uso in occidente di un determinato tipo di velo non trova fondamento solo nell’adempimento di un dovere religioso, ma è un mezzo per rivendicare l’appartenenza a una cultura diversa e per manifestare il rifiuto dell’omologazione occidentale. A conferma di quanto si afferma in Francia molte donne algerine che ormai sono in Europa da diverse generazioni si sono adeguate ai costumi occidentali pur essendo di fede islamica, mentre fra molte giovani studentesse di origine maghrebina c’è un ritorno all’uso del velo islamico al fine di ricordare ed evidenziare le proprie origini. Per quanto riguarda le tipologie di velo con il termine burqa si intendono due tipi di abbigliamento: il primo è un telo, che copre l'intera testa permettendo alla donna di vedere solo attraverso un’apertura all'altezza degli occhi; l’altra forma, chiamata anche burqa completo o burqa afghano, solitamente di colore blu, copre sia la testa sia il corpo; all'altezza degli occhi può anche essere posta una retina che permette di vedere senza scoprire gli occhi; è diffuso principalmente in Afghanistan. Lo chador è invece un indumento tradizionale originario dell'Iran simile ad una mantella ed è un velo indossato dalle donne quando devono comparire in pubblico; ricopre il capo e le spalle, ma lascia scoperto il viso, tenuto chiuso sotto il mento ad incorniciare il volto; oltre che in Iran è molto diffuso in Medio Oriente. Il tessuto può essere chiaro o con fantasie stampate; tuttavia in Iran le autorità religiose consigliano che il velo sia scuro. Il niqab è un tipo di velo che copre la figura della donna lasciando scoperti solo gli occhi. Si compone in due parti: la prima è formata da un fazzoletto di stoffa leggero che viene collocato al di sotto degli occhi a coprire naso e bocca, legato al di sopra delle orecchie, mentre la seconda parte è formata da un pezzo di stoffa molto più ampio del primo, che nasconde i capelli e buona parte del busto; è molto usato dalle donne saudite. È di colore nero. Esistono poi varianti locali, come il niqab yemenita, che differiscono di poco dal modello ‘base’. L' hijab, diffuso soprattutto in Egitto, copre solo i capelli. Ognuna di queste tipologie di abbigliamento è dunque fortemente legata all'area di appartenenza geografica della donna che lo indossa. Si pone il problema della compatibilità di questo abbigliamento con gli usi occidentali in quanto il travisamento che ne può risultare, potrebbe essere contrario all'ordine pubblico, in quanto, oltre ad impedire la riconoscibilità della persona, potrebbe costituire un mezzo per l'occultamento di materiale esplodente, armi o, in ogni caso, oggetti o sostanze non consentiti. In proposito, per quanto riguarda la legislazione italiana l'art. 2 della Legge 8/8/1977 così recita: “….è vietato l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo.…”. Pertanto, il travisamento può essere consentito solo per giustificati motivi. Ad esempio, il casco per i motociclisti o le protezioni per determinate attività pericolose sono fuori dalla portata dell'applicazione delle norme in quanto finalizzate al prevalente interesse della salute. La matrice religiosa può costituire un giustificato motivo? L'interesse individuale al rispetto delle manifestazioni esteriori del proprio credo religioso può prevalere sulle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico della collettività? In proposito, sulla interpretazione della clausola ‘senza giustificato motivo’ si è espresso il Consiglio di Stato, che ha ritenuto che la matrice religiosa possa essere un giustificato motivo per circolare indossando un niqab, un burqa, o un altro tipo di velo islamico che copra il viso. Probabilmente alla luce delle attuali priorità di sicurezza, questo parere andrebbe rivisto; non dovrebbe essere consentito il travisamento in queste circostanze. Peraltro in uno stato laico nell’ipotesi di conflitto fra le norme prescritte da una fede religiosa e precetti dello Stato, generalmente questi ultimi dovrebbero prevalere. Attualmente in Belgio e in Francia è vigente il divieto di indossare il velo islamico in tutti i luoghi pubblici. Nel 2014 la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha dichiarato che questi provvedimenti non ledono la libertà di religione. Roberto Rapaccini
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* Segnalato da Roberto Latini.
** Segnalato da Eraldo Inches.
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