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☺ Perchè VOCI FUORI DAL CORO? Generalmente durante la settimana leggo quello che viene pubblicato online in merito ad argomenti di mio interesse, ovvero, in particolare, news, aspetti di geopolitica, rapporti fra mondo occidentale e mondo islamico, novità in ambito culturale e nell'Arte. Alcuni scritti sono particolarmente illuminanti perché diradano le nebbie create dalle tante affermazione arbitrarie che incautamente vengono espresse anche nei media. Sperando di fornire un servizio utile ho pensato di raccogliere ogni settimana su questo blog in una RASSEGNA STAMPA i link degli articoli e dei post per me più significativi. Con gli stessi principi vengono formulati COMMENTI. Ho chiamato queste web-pages VOCI FUORI DAL CORO semplicemente perché oggi chi si esprime in maniera corretta, informata e serena è una voce 'fuori dal coro' delle opinioni affrettate, faziose, demagogiche, disinformate e urlate, ovvero che si impongono per i toni della prevaricazione verbale piuttosto che per i contenuti. Buona Lettura! webmaster - Roberto Rapaccini ☺

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• Il Passato sarà un buon rifugio, ma il Futuro è l'unico posto dove possiamo andare. (Renzo Piano) •

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☺ Perchè VOCI FUORI DAL CORO? Generalmente durante la settimana leggo quello che viene pubblicato online in merito ad argomenti di mio interesse, ovvero, in particolare, news, aspetti di geopolitica, rapporti fra mondo occidentale e mondo islamico, novità in ambito culturale e nell'Arte. Alcuni scritti sono particolarmente illuminanti perché diradano le nebbie create dalle tante affermazione arbitrarie che incautamente vengono espresse anche nei media. Sperando di fornire un servizio utile ho pensato di raccogliere ogni settimana su questo blog in una RASSEGNA STAMPA i link degli articoli e dei post per me più significativi. Con gli stessi principi vengono formulati COMMENTI. Ho chiamato queste web-pages VOCI FUORI DAL CORO semplicemente perché oggi chi si esprime in maniera corretta, informata e serena è una voce 'fuori dal coro' delle opinioni affrettate, faziose, demagogiche, disinformate e urlate, ovvero che si impongono per i toni della prevaricazione verbale piuttosto che per i contenuti. Buona Lettura! webmaster - Roberto Rapaccini ☺

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ARCHIVIO - SETTIMANA 31/10/2015 - 6/11/2015



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Commenti Fuori dal Coro: LA LEGITTIMA  DIFESA 1. Le disposizioni vigenti
Se il diritto fosse solo un esercizio sofistico la norma del codice penale italiano sulla legittima difesa avrebbe un'architettura perfetta, quasi geniale per le sottigliezze che contiene. Diversamente le leggi hanno finalità concrete, devono disciplinare la vita sociale, e il disposto dell'articolo 52 del Codice Penale ha alcune potenzialità di difficile applicazione. La scriminante - sono scriminanti le disposizioni, tassativamente individuate dalla legge, che escludono l’illiceità di una condotta che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile -,  integrata e rinominata 'Difesa Legittima' dalla legge 59/2006, è attualmente così disciplinata dal diritto positivo: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall'art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale." Quindi, nei limiti della situazione prevista si consente - in deroga al monopolio statuale dell’uso della forza - una forma di autotutela privata nei casi in cui, in presenza di un’aggressione contro beni individuali, l’intervento pubblico non possa essere tempestivo ed efficace. Esaminando gli elementi costitutivi della fattispecie astratta si evidenziano alcuni suoi limiti e le prospettive di un'eventuale riforma. Innanzitutto il legislatore prevede che si debba essere in presenza di un pericolo attuale di un offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui. Nulla quaestio per questi elementi: il pericolo deve essere riconducibile ad una condotta umana, attiva o omissiva (e non necessariamente colpevole, cioè sorretta da dolo o colpa). L'offesa deve essere ingiusta, cioè contra ius ovvero deve concretarsi in una condotta commissiva e omissiva contraria ai precetti dell’ordinamento giuridico, o non iure ovvero non espressamente autorizzata (ad esempio, non può invocare tale scriminante il ladro che reagisce contro il pubblico ufficiale che tenti legittimamente di trarlo in arresto). L’aggressione può  riguardare qualunque diritto, non solo dell’autore della reazione difensiva, ma anche di un terzo (si parla in questo caso di 'soccorso difensivo'). È sufficiente che ricorra il pericolo dell’evento lesivo, che però deve essere  attuale, cioè  imminente (ovvero incombente al momento del fatto) e persistente (ovvero l'aggressione iniziata non deve essere ancora conclusa; diversamente, se l'offesa si è prodotta, il danno arrecato dalla difesa ha solo natura ritorsiva). Le difficoltà interpretative e applicative riguardano invece alcuni elementi della reazione difensiva. Nessun problema per quanto concerne l'esigenza di difendersi: cioè è necessario che il pericolo possa essere efficacemente contrastato solo reagendo contro l’aggressore. Come corollario la scriminante non si applica se c'è la possibilità di un 'commodus discessus', cioè quando il soggetto può sottrarsi al pericolo senza esporre al rischio la sua integrità fisica (ad esempio con la fuga). La prima difficoltà applicativa riguarda il requisito della proporzionalità: la reazione difensiva deve essere proporzionata all’offesa minacciata. Il raffronto deve essere svolto tra offesa e difesa tenendo conto dei beni su cui le stesse incidono. Nel caso di beni omogenei è sufficiente confrontare l’intensità dell’offesa con quella della difesa. Nell'ipotesi di beni disomogenei si deve fare ricorso alla gerarchia dei valori dell’ordinamento giuridico e poi al grado di intensità dell’offesa. La proporzionalità va valutato con un giudizio ex ante, cioè confrontando le offese che l’aggredito poteva ragionevolmente temere dall’aggressore con quelle da lui prodotte al suo antagonista. In relazione alle rapine negli appartamenti, nel 2006 il legislatore ha aggiunto che: "...nei casi previsti dall’art. 614, 1 e 2 comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al 2 comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”. Presupposto di questa integrazione è la riconsiderazione del requisito della proporzionalità nel caso di violazione di domicilio. Nel prossimo commento saranno esaminati gli aspetti applicativi critici della scriminante, le analoghe previsioni vigenti in alcuni Paesi occidentali, le prospettive di riforma. Roberto Rapaccini

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*   Segnalato da Roberto Latini