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Commenti Fuori dal Coro: LA
LEGITTIMA DIFESA 1. Le disposizioni
vigenti
Se il diritto fosse solo un
esercizio sofistico la norma del codice penale italiano sulla legittima difesa
avrebbe un'architettura perfetta, quasi geniale per le sottigliezze che contiene.
Diversamente le leggi hanno finalità concrete, devono disciplinare la vita
sociale, e il disposto dell'articolo 52 del Codice Penale ha alcune
potenzialità di difficile applicazione. La scriminante - sono scriminanti le
disposizioni, tassativamente individuate dalla legge, che escludono l’illiceità di una condotta
che, in loro assenza sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile -,
integrata e rinominata 'Difesa Legittima' dalla legge 59/2006, è attualmente
così disciplinata dal diritto positivo: "Non è punibile chi ha commesso il
fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto
proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che
la difesa sia proporzionata all’offesa. Nei casi previsti dall'art. 614, primo
e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del
presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi
indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui,
quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di
cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale,
professionale o imprenditoriale." Quindi, nei limiti della situazione
prevista si consente - in deroga al monopolio statuale dell’uso della forza -
una forma di autotutela privata nei casi in cui, in presenza di un’aggressione
contro beni individuali, l’intervento pubblico non possa essere tempestivo ed
efficace. Esaminando gli elementi costitutivi della fattispecie astratta si
evidenziano alcuni suoi limiti e le prospettive di un'eventuale riforma.
Innanzitutto il legislatore prevede che si debba essere in presenza di un
pericolo attuale di un offesa ingiusta ad un diritto proprio o altrui. Nulla
quaestio per questi elementi: il pericolo deve essere riconducibile ad una
condotta umana, attiva o omissiva (e non necessariamente colpevole, cioè
sorretta da dolo o colpa). L'offesa deve essere ingiusta, cioè contra ius
ovvero deve concretarsi in una condotta commissiva e omissiva contraria ai
precetti dell’ordinamento giuridico, o non iure ovvero non espressamente
autorizzata (ad esempio, non può invocare tale scriminante il ladro che
reagisce contro il pubblico ufficiale che tenti legittimamente di trarlo in
arresto). L’aggressione può riguardare
qualunque diritto, non solo dell’autore della reazione difensiva, ma anche di
un terzo (si parla in questo caso di 'soccorso difensivo'). È sufficiente che
ricorra il pericolo dell’evento lesivo, che però deve essere attuale, cioè
imminente (ovvero incombente al momento del fatto) e persistente (ovvero
l'aggressione iniziata non deve essere ancora conclusa; diversamente, se
l'offesa si è prodotta, il danno arrecato dalla difesa ha solo natura
ritorsiva). Le difficoltà interpretative e applicative riguardano invece alcuni
elementi della reazione difensiva. Nessun problema per quanto concerne
l'esigenza di difendersi: cioè è necessario che il pericolo possa essere
efficacemente contrastato solo reagendo contro l’aggressore. Come corollario la
scriminante non si applica se c'è la possibilità di un 'commodus discessus',
cioè quando il soggetto può sottrarsi al pericolo senza esporre al rischio la
sua integrità fisica (ad esempio con la fuga). La prima difficoltà applicativa
riguarda il requisito della proporzionalità: la reazione difensiva deve essere
proporzionata all’offesa minacciata. Il raffronto deve essere svolto tra offesa
e difesa tenendo conto dei beni su cui le stesse incidono. Nel caso di beni
omogenei è sufficiente confrontare l’intensità dell’offesa con quella della
difesa. Nell'ipotesi di beni disomogenei si deve fare ricorso alla gerarchia
dei valori dell’ordinamento giuridico e poi al grado di intensità dell’offesa.
La proporzionalità va valutato con un giudizio ex ante, cioè confrontando le
offese che l’aggredito poteva ragionevolmente temere dall’aggressore con quelle
da lui prodotte al suo antagonista. In relazione alle rapine negli
appartamenti, nel 2006 il legislatore ha aggiunto che: "...nei casi
previsti dall’art. 614, 1 e 2 comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui
al primo comma, se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi
indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di
difendere: a) la propria o l’altrui incolumità; b) i beni propri o altrui
quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di
cui al 2 comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto
all’interno di un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.
Presupposto di questa integrazione è la riconsiderazione del requisito della
proporzionalità nel caso di violazione di domicilio. Nel prossimo commento
saranno esaminati gli aspetti applicativi critici della scriminante, le
analoghe previsioni vigenti in alcuni Paesi occidentali, le prospettive di
riforma. Roberto Rapaccini
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* Segnalato da Roberto Latini