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DAL CORO: DICHIARAZIONE DI GUERRA E CLAUSOLA DI SOLIDARIETA’
Probabilmente
quando il Presidente francese a poche ore dai tragici fatti di Parigi ha
annunciato che la Francia era in guerra, aveva già in mente la possibile
applicazione della clausola di solidarietà contenuta nell’articolo 42 paragrafo
7 introdotto nella versione consolidata del Trattato dell’Unione Europea a
seguito dell’accordo di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007), che così recita:
“Qualora uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli
altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i
mezzi in loro possesso, in conformità dell'articolo 51 della Carta delle
Nazioni Unite…” In altri termini dire che la Francia era in guerra perché aveva
ricevuto un’aggressione equivaleva a dire che tutta l’Unione Europea era in
guerra al suo fianco. Per quanto il problema sia irrilevante e superato poiché
la responsabile della politica estera comunitaria Federica Mogherini ha già
annunciato il sostegno del Consiglio di Difesa della Unione all'attivazione
della cosiddetta ‘Clausola di difesa collettiva" così come richiesto dai
vertici istituzionali francesi, tuttavia l’applicazione della solidarietà
prevista dalla norma comunitaria presenta profili non chiari. Il principio
dell’articolo 42.7 (del Trattato dell’Unione Europea) in qualche modo è mutuato
dall’art. 5 del Trattato istitutivo della Nato del 1949 che così dispone: “Le
Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in Europa o
nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e di
conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna di esse,
nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva
riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte
o le parti così attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di
concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso
l'impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella
regione dell'Atlantico settentrionale.”; l’art. 5 del trattato istitutivo della
Nato a sua volta riafferma alcuni principi consacrati nella carta delle Nazioni
Unite, in particolare quello sulla legittima difesa dell’art. 51, cioè il
diritto di uno Stato di opporre una reazione armata, anche con l’assistenza di
Stati terzi, a difesa della propria integrità territoriale e dell’indipendenza
politica. Pertanto la genesi della norma comunitaria sembrerebbe indicare che
il presupposto della solidarietà sia un attacco armato esterno, sferrato da
forze regolari attraverso una frontiera internazionale o attraverso l’invio di
bande armate sul territorio di un altro Stato. In altri termini sembra che
l’aggressione esterna di cui all’art 42 UE debba essere portata da un Paese
nemico. In proposito l’aggressione terroristica di matrice islamica configura
l’attacco armato 'esterno' di cui alla norma? Se è provato che i terroristi
siano emissari dell’Isis, lo Stato Islamico, non riconosciuto e combattuto da
tutta la comunità internazionale, può essere considerato un soggetto di diritto
internazionale? Comunque è sicuramente positivo che le esigenze di difesa dell’Unione
abbiano prevalso sui cavilli dell’interpretazione giuridica. L’importanza
dell’art. 42.7 non va tuttavia enfatizzata in quanto la norma non impone ‘di
bombardare’, ma di concordare a livello bilaterali le forme di supporto allo
Stato aggredito, che possono essere le più varie e soprattutto anche
‘pacifiche’. Aggiungerei che la coalizione anti-Isis, amica del mondo sunnita e
guidata dagli Usa, non sembra abbia una chiara volontà di annientare l’Isis,
semmai di contenerne l’espansione, in applicazione al Medio Oriente - come già
suggeriva Henry Kissinger - del vecchio principio ‘divide et impera’. Un
esempio. Quando si decise di combattere e sconfiggere Al Qaeda, a livello
internazionale - dalle Nazioni Unite all’Unione Europea - vennero intraprese
serie iniziative per interrompere i flussi di denaro di finanziamento del
terrorismo di matrice islamica, come, ad esempio, il congelamento di capitali
‘sospetti’. l’Isis invece oggi continua indisturbato a fare transazioni che
hanno per oggetto la vendita sottocosto del petrolio con banche e mondo
occidentale. Un ultima considerazione a margine. Fra le segnalazioni
allarmistiche che vengono ‘confidenzialmente’ raccolte dai media e comunicate,
alcune hanno un carattere particolarmente generico (del tipo: sarà colpito il
Vaticano, etc.). Solo alcune segnalazioni hanno questo carattere, la maggior
parte sono il frutto di un serio lavoro di analisi e di ‘intelligence’. Le
segnalazioni generiche di norma non hanno un grande valore, anche da un punto
di vista operativo, perché non aggiungono molto alla misure di sicurezza già
predisposte. Se i fatti che ne sono oggetto si verificano servono a dire:
“l’avevamo previsto”. Se non si verificano, è grazie alla segnalazione che gli
eventi temuti sono stati impediti. In altri termini, non si sbaglia mai.
Roberto Rapaccini
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* Segnalato da Roberto Latini
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